Importazione DPI per la protezione da Covid: i criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti
Il 2 ottobre l’INAIL ha pubblicato i criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti (Regolamento UE 2016/425 – marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale), per l’importazione e la commercializzazione di DPI utilizzati per contrastare l’emergenza covid-19.
I criteri riguardano i DPI connessi alla protezione dal rischio Covid-19 e si basano sulla rispondenza ai requisiti di protezione dettati dalle norme tecniche armonizzate di riferimento come da tabella seguente:
In questo documento con i criteri di validazione, l’INAIL ha specificato i contenuti minimi delle richieste di validazione, la documentazione tecnica da allegare ed i requisiti minimi prestazionali per ogni specifico DPI.
In particolare, oltre ai requisiti tecnici fondamentali e imprescindibili, l’INAIL ha identificato per ogni DPI dei criteri tecnici specifici:
- Semimaschere filtranti: criteri specifici di valutazione tecnica
- Occhiali a maschera: criteri specifici di valutazione tecnica
- Visiere: criteri specifici di valutazione tecnica
- Indumenti di protezione: criteri specifici di valutazione tecnica
- Guanti: criteri specifici di valutazione tecnica
Si sottolinea inoltre che:
- a partire dal 4 agosto 2020, la competenza per la validazione (in deroga alle norme vigenti) dei DPI importati da Paesi non UE è delle regioni e non bisogna quindi inoltrare la domanda all’INAIL. Saranno pubblicate sul sito UNIVA maggiori informazioni per l’invio della domanda di validazione, appena saranno definite le modalità operative in regione.
- I DPI dotati di marcatura CE non sono soggetti alla validazione in deroga: quindi quelli per cui viene presentata domanda di validazione non devono recare la marcatura CE (né sul dispositivo, né sull’imballaggio).
- L’autorizzazione in deroga è temporanea e valida solo per il periodo dell’emergenza sanitaria, al termine della quale per continuare a commercializzare i DPI sarà necessaria la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2016/425.
- La deroga non riguarda i requisiti di salute e sicurezza dei dispositivi, ma solo la procedura ed i tempi per la messa in commercio.
- L’Inail rimane il soggetto incaricato della validazione in deroga di DPI per l’emergenza Covid-19 per i produttori con sede in un paese dell’Unione Europea (Produzione di mascherine per i lavoratori e altri DPI: la procedura con l’INAIL e altre informazioni)
Per saperne di più:
INAIL: vai alla pagina dedicata alla validazione in deroga dei DPI Covid-19
Produzione di mascherine per i lavoratori e altri DPI: la procedura con l’INAIL e altre informazioni
UNI: scarica le norme tecniche
Regolamento 2016/425