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Origine delle merci


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Alla definizione di “Origine delle Merci” si associano due concetti assai differenti di “origine”: quello di “Origine non Preferenziale” delle merci e quella di “Origine Preferenziale”.


È quindi fondamentale verificare con clienti e fornitori a quale dei due concetti di origine ci si stia riferendo.


L’Unione segue con attenzione l’argomento e dà comunicazione e supporto alle imprese associate degli aggiornamento di volta in volta occorsi sia con apposite informative, sia con l’organizzazione di convegni ed incontri ad hoc.

 

Origine non preferenziale delle merci

All’Origine non preferenziale delle merci è associato, a livello doganale, un concetto di tipo impositivo: è infatti uno degli elementi su cui le autorità doganali si basano per calcolare non solo il dazio applicato all’importazione nel Paese delle merci, ma anche altre politiche di natura tariffaria (dazi antidumping, contingentamenti, ecc.).


Per determinare l’Origine non preferenziale delle merci (ossia la nazionalità di un determinato bene prodotto) si deve fare riferimento all’art. 60 - Acquisizione dell’origine, del Regolamento (UE) N. 952/2013:
1. "Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.


Con l’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, inoltre, la Commissione Europea ha proceduto dettagliare, per alcuni beni, cosa debba intendersi per “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata”.


L’origine non preferenziale è quindi un concetto strettamente nazionale, invariante rispetto alla destinazione delle merci e sempre individuabile ed è attestato ufficialmente dal Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio.

 

Origine preferenziale delle merci

L’origine preferenziale delle merci fa invece riferimento alla possibilità che talune merci che abbiano subito all’interno dell’Unione Europea un certo ammontare di lavorazioni, possano beneficiare di preferenze daziarie (unilaterali o bilaterali), di agevolazioni sul dazio (riduzione o azzeramento), all’atto della loro importazione in determinati (limitati) Paesi extra comunitari.


Le “lavorazione o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari” sono indicate all’interno del Protocollo sull’origine contenuto in specifici Accordi (di Libero Scambio, di Associazione, ecc.) che l’Unione Europea ha sottoscritto con alcuni Paesi.
Tali testi sono consultabili sul sito della Commissione Europea - DG Fiscalità ed Unione Doganale


I certificati di circolazione Eur1 ed EurMed, rilasciati dall’Ufficio delle Dogane di Esportazione sono i documenti ufficiali che, rilasciati in presenza di specifiche circostanze, attestano che le merci possono beneficiare di tali agevolazioni daziarie.


Per valutare se un bene può beneficiare delle preferenze daziarie, sarà quindi sempre necessario verificare l’Accordo in essere con il Paese terzo ed eventualmente mappare la catena di fornitura, considerando anche eventuali beni e servizi (di lavorazione, ecc.) acquistati da fornitori comunitari e/o extra comunitari.
L’origine preferenziale quindi considera le trasformazioni che un bene ha subito all’interno dell’Unione Europea e, con l’applicazione del cumulo delle lavorazioni, anche in alcuni Stati non UE.


Resta però la possibilità che detto bene possa non avere le caratteristiche richieste dall’Accordo e quindi non poter beneficiare delle agevolazioni daziarie (l’origine preferenziale è quindi una “caratteristica” che un bene può anche non avere; si pensi ad esempio a beni di origine extra comunitaria che vengono commercializzati senza aver subito alcuna lavorazione nella UE).

Per rendere ai clienti le dichiarazioni di origine, o per richiederle ai fornitori, sarà necessari utilizzare i modelli previsti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447, che, dando attuazione al citiato Regolamento (UE) 2013/952, rifonde e aggiorna la precedente normativa doganale (quindi anche il Regolamento UE 1617/2006 ed il Regolamento UE 75/2008) e definisce i modelli delle dichiarazioni per merci eventi (e non aventi) origine preferenziale.

In dettaglio:

  • l'allegato 22-15 del citato Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 riporta dichiarazione del fornitore per merci aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, per singolo movimento;
  • l'allegato 22-16 riporta dichiarazione del fornitore per merci aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, a lungo termine;
  • l'allegato 22-17 riporta dichiarazione del fornitore per merci non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, per singolo movimento;
  • l'allegato 22-18  riporta dichiarazione del fornitore per merci non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, a lungo termine.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propria Nota prot. 125912/RU del 27/12/2018  ha pubblicato alcune Linee guida in materia di Origine Preferenziale, con lo scopo di fornire precise indicazioni applicative finalizzate a pervenire ad una corretta, omogenea ed uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia, delle norme relative all'Origine Preferenziale stessa.



Di seguito gli ultimi aggiornamenti in materia di Origine preferenziale: