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Emergenza Coronavirus: le nuove disposizioni del Governo (DPCM 8 marzo 2020)


Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute hanno firmato il Decreto contenente nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus Covid-19. Il provvedimento crea due nuove aree.

Quella con disposizioni più stringenti coinvolge anche la provincia di Varese e, più in generale, tutta la regione Lombardia e le singole province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Su questi territori tra le disposizioni di più stretto interesse delle imprese e delle persone che vi lavorano, che hanno effetto dall’8 marzo fino al 3 aprile, si segnala quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisica in entrata e uscita dai territori sopra citati nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È comunque consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza”. Le autorità di Governo, anche su sollecitazione di alcuni quesiti posti da Confindustria, confermano che tra le “comprovate esigenze lavorative” rientrano tutte le attività di impresa. Il Decreto, dunque, secondo una prima interpretazione, non determina il blocco delle attività produttive e delle attività lavorative, e nemmeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci. Il tragitto casa-lavoro è consentito e non sono previsti blocchi di persone o merci. (A questo proposito approfondisci leggendo anche la news "Coronavirus, spostamenti di merci e persone: cosa si può fare e cosa no")

Ai datori di lavoro sia pubblici, sia privati il Decreto raccomanda di promuovere “la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) dello stesso decreto che così recita: “La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 2 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali”.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è fortemente raccomandato di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

È previsto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura di quarantena o risultati positivi al Coronavirus.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive d ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Sono sospese tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado dai servizi educativi per l’infanzia fino alle Università, compresi i corsi professionali. Ferma in ogni caso la possibilità lo svolgimento delle lezioni a distanza.

Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle ore 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di un metro, con sospensione dell’attività in caso di violazione di tale disposizione.

Sono consentite anche le altre attività commerciali, ma a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. Anche in questo caso è prevista la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Tale chiusura non è disposta per farmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Queste solo alcune delle principali disposizioni del Decreto a cui si affiancano anche quelle riguardanti la seconda area che coinvolge tutto il restante territorio nazionale.


Per leggere tutte le disposizioni scarica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.  


Leggi anche:

"Coronavirus, spostamenti di merci e persone: cosa si può fare e cosa no"

Comunicato Stampa del Ministero dell'Interno

Nota Esplicativa al DPCM dell'8 marzo 2020