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Lo stop alle attività produttive continua fino al 3 maggio: il nuovo Dpcm


Per l’inizio della fase 2 e il ritorno graduale alla normalità il Paese e le imprese devono ancora aspettare. I numeri dell’epidemia di Coronavirus-Covid19 ancora non lo consentano. Il Governo ha adottato, nella serata del 10 aprile, un nuovo DPCM che proroga le misure di sospensione delle attività produttive dal 14 aprile fino al 3 maggio prossimo.
Nel merito, il provvedimento riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
SCARICA IL NUOVO DPCM DEL 10 APRILE (Nell’Allega 3 il nuovo elenco dei Codici ATECO che fanno eccezione alla chiusura)
Aumentano (di poco) le eccezioni
Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma l’impianto dei precedenti decreti con le eccezioni alla sospensione di quelle attività che rientrano nell’elenco dei codici ATECO stilato dal Governo e contenuti nell’Allegato 3 del nuovo testo. Rispetto al precedente del DPCM del 25 marco, aumentano, anche se di poco, i settori che, dal 14 aprile potranno ritornare a lavorare. Tutti i settori che già prima di questo nuovo Decreto facevano eccezione allo stop vengono confermati. Ad essi si aggiungono i seguenti:

  • 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
  • 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
  • 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
  • 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura
  • Tutti i codici ATECO che iniziano con il numero 16 (Industria del legno esclusi i mobili)
  • 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
  • 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
  • 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
  • 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
  • 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
  • 26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • 33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
  • 33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
  • 46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
  • 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
  • 99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Le altre eccezioni
Il DPCM conferma la possibilità di continuare a lavorare per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle produzioni e dei servizi consentite. Ai fini della prosecuzione, nulla cambia riguardo  al meccanismo della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva (Scarica qui i moduli). Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire - sulla base della comunicazione - senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura. Tuttavia, è fatto salvo il potere del Prefetto, sentito il Presidente della Regione, di sospendere l’attività laddove non sussistano le condizioni per la prosecuzione. Per le attività che hanno già provveduto non sarà necessario inviare una nuova comunicazione al Prefetto.
Possono continuare ad operare anche le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone. Anche in questi casi, ai fini della prosecuzione dell’attività, il nuovo DPCM prevede l’invio di una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Per quanto riguarda, invece, le attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa sua autorizzazione come previsto dal precedente Decreto del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera.
Continuano, infine, a fare eccezione allo stop i servizi di pubblica utilità ed essenziali; attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari; ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza; servizi bancari, finanziari e assicurativi.
L'ordinanza di Regione Lombardia
Per le attività economiche si applicano anche in Lombardia le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di alcuni settori come: attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) che devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento. Altre differenze rispetto alla normativa nazionale riguardano anche le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni), issi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa). Così come le attività ricettive e alberghiere, i sevizi bancari, finanziari e assicurativi, le pubbliche amministrazioni, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio (comprese le librerie). Tutti settori per i quali valgono, anche in questo caso fino al 3 maggio, regole più stringenti rispetto a quelle previste dal Dpcm.
         
Scarica l’Ordinanza di Regione Lombardia per i dettagli
I chiarimenti che vengono incontro a Confindustria
Anche grazie al costante confronto con il Governo, il nuovo DPCM risolve alcune criticità applicative emerse nel corso delle ultime settimane, recependo anche gli orientamenti interpretativi contenuti nelle FAQ pubblicate da Confindustria. Ad esempio, per le attività sospese e previa comunicazione al Prefetto è espressamente consentito: l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione; la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.
È bene ricordare, inoltre, sempre in linea con gli orientamenti di Confindustria, la Presidenza del Consiglio aveva già chiarito, con orientamenti ancora del tutto validi, che c’è la possibilità per i dipendenti delle attività non sospese e alloggiati temporaneamente, per ragioni di lavoro, presso un Comune diverso da quello di abitazione, di poter fare rientro presso quest’ultimo. Inoltre, ai fini dell’individuazione delle attività consentite, si considerano i Codici ATECO risultanti dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti, i Codici risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate e indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
Il nuovo DPCM conferma poi: per tutte le attività non sospese, l’applicazione del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali; la possibilità per le attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; il monitoraggio a livello regionale e ministeriale (Sviluppo Economico, Interno e Lavoro) delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti, anche di sospensione, adottati dal Prefetto.
La creazione di un Comitato per la Fase 2
Con un secondo Dpcm firmato sempre il 10 aprile, inoltre, viene costituito un Comitato di esperti in materia economica e sociale. Lo scopo: elaborare e proporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, nonché per la ripresa graduale dei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza. A presiederlo è il dirigente d’azienda Vittorio Colao.
 
Scarica il decreto per vedere la composizione completa