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Coronavirus, nuova ordinanza: tutta Italia come la Lombardia


 

 

Nuovo provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con ulteriori interventi urgenti per limitare la diffusione del Coronavirus. Il testo prevede l’estensione a tutto il territorio nazionale delle stesse misure più stringenti già in vigore in Lombardia e nelle altre 14 province di Veneto, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna introdotte con il Dpcm del’8 marzo.

Tutta Italia, dunque, è zona protetta. Nulla cambia per la Lombardia e, più nello specifico, per la provincia di Varese.  Il testo è stato firmato dal Presidente del Consiglio la sera del 9 marzo con validità a partire dalla mattina del 10 marzo.

Scarica il nuovo Dpcm


Ecco quali sono le restrizioni che prima valevano solo per la Lombardia e che ora si estendono a tutta Italia.


Tra le disposizioni di più stretto interesse delle imprese e delle persone che vi lavorano, che hanno effetto fino al 3 aprile, si segnala quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisica in entrata e uscita dai territori sopra citati nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute”. Tra le “comprovate esigenze lavorative” rientrano tutte le attività di impresa. Il Decreto non determina il blocco delle attività produttive e delle attività lavorative, e nemmeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci. Il tragitto casa-lavoro è consentito e non sono previsti blocchi di persone o merci. (A questo proposito approfondisci leggendo anche la news
"Coronavirus, spostamenti di merci e persone: cosa si può fare e cosa no")
Ai datori di lavoro sia pubblici, sia privati il Decreto raccomanda di promuovere “la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) dello stesso decreto che così recita: “La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 2 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali”.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è fortemente raccomandato di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
È previsto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora ai soggetti sottoposti alla misura di quarantena o risultati positivi al Coronavirus.
Sono sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado dai servizi educativi per l’infanzia fino alle Università, compresi i corsi professionali. Ferma in ogni caso la possibilità lo svolgimento delle lezioni a distanza.
Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle ore 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di un metro, con sospensione dell’attività in caso di violazione di tale disposizione.
Sono consentite anche le altre attività commerciali, ma a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. Anche in questo caso è prevista la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Tale chiusura non è disposta per farmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.


Leggi il
Dpcm dell’8 marzo


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