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Covid-19: le regole valide dal 7 al 30 aprile


NEWS IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

L’Italia resterà colorata ancora di arancione e rosso fino al 30 aprile ma le scuole, in base al grado e alla zona di appartenenza, riapriranno. Queste sono alcune delle nuove regole introdotte con il Decreto Legge firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e che prevede anche la proroga delle disposizioni inserite nel Dpcm del 2 marzo 2021 e di alcune regole contenute nel Decreto legge del 13 Marzo.

Le misure anti contagio saranno valide da mercoledì 7 aprile a venerdì 30 aprile 2021.

Cosa cambia

Scuola

Sull’intero territorio nazionale è assicurata la didattica in presenza per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, invece, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché sia garantita l'attività in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento.

Spostamenti

Esclusivamente in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni.

Disposizioni generali

Nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, verranno applicate le regole per la zona arancione.

Le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

Inoltre, le singole regioni, possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nei seguenti casi:

  • nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti da Covid-19 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Cosa non cambia

Qualsiasi sia lo scenario non sono previste restrizioni alle attività industriali. Esse dovranno svolgersi nel rispetto del Protocollo condiviso e sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020.

Zona bianca

Non è un via libera tutti. Si continuano ad applicare le misure relative all’uso dei dispositivi di protezione e le misure sul distanziamento, così come le regole sugli spostamenti. Ciò che non si applicano più sono invece le disposizioni che limitano le attività commerciali e della ristorazione nelle zone gialle, arancioni e rosse. Tali attività, però, devono essere svolte secondo le misure anti contagio e seguendo quanto previsto dai protocolli e dalle linee guida del settore di riferimento. Restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi.

Zona arancione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Rimangono aperti i negozi. I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì, chiusi i giorni festivi e prefestivi.

Zona rossa

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. I parrucchieri, i barbieri e i centri estetici sono chiusi.

I colori delle regioni: la Lombardia è zona arancione

Zona arancione: Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento;

Zona rossa: Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.

 

Per saperne di più:

Leggi il Decreto Legge

Scarica la nota illustrativa di Confindustria con le principali misure per le imprese

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"Aggiornato il Protocollo condiviso di regolamentazione sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19"