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Covid-19: entra in vigore un nuovo Dpcm con misure valide fino al 24 novembre


Terzo Dpcm in dodici giorni. Nella serata di sabato 24 ottobre il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo decreto (scaricalo qui) con altre e più stringenti misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni entrano in vigore da lunedì 26 ottobre e rimarranno in vigore fino a martedì 24 novembre.

Le novità

Di seguito alcune delle nuove misure.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, però, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole  Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui  al «Documento tecnico sulla possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In ordine alle attività professionali il Dpcm raccomanda che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale.

Attività produttive e altre disposizioni

Nessuna novità, per quanto concerne le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali. Su questo fronte il Dpcm si limita a ribadire l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Più in generale il Dpcm, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ribadisce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Rimane anche la possibilità di chiudere al pubblico strade e piazze dove si possano creare situazioni di assembramento. Ciò dopo le ore 21,00 e fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Gli altri articoli del Dpcm riguardano le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero; gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero; la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e gli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero; gli obblighi dei vettori e degli armatori; le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; le misure in materia di trasporto pubblico di linea; ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità; le modalità di esecuzione e monitoraggio delle misure.

Regione Lombardia

Alla luce del nuovo Dpcm in Lombardia restano in vigore, fino al 13 novembre, le seguenti disposizioni:

  • Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio regionale dalle 23 alle 5
  • Le limitazioni all'apertura delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nel fine settimana
  • Il divieto assoluto di consumazione di bevande alcoliche su suolo pubblico, compresi parchi, giardini e ville
  • Ladidattica a distanza per tutte le scuole superiori e gli istituti professionali già in grado di effettuarla. Riorganizzazione e ingressi scaglionati per tutti gli altri istituti. Didattica a distanza raccomandata anche per le Università.

Per approfondire leggi le FAQ di Regione Lombardia.

Per saperne di più