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GLI ACCORDI BILATERALI
Quando sono entrati in vigore? A partire dal 1 giugno.
Cosa sono? Gli accordi, siglati il 21 giugno 1999 e, successivamente, sottoposti a ratifica da parte della Svizzera (con il referendum del maggio 2000) e da parte di tutti i Paesi dell'Unione europea, regolano i rapporti tra le due aree, facilitando l'integrazione economica e sociale tra i rispettivi firmatari.
Quanti sono? Sono sette
Quali sono?
1. La libera circolazione delle persone. Si prevede d'introdurre la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e di aprire progressivamente il mercato del lavoro nell'arco di 12 anni, oltre che il riconoscimento dei diplomi e degli attestati professionali.
2. La ricerca. L'accordo prevede che istituti di ricerca, università e aziende svizzere partecipino, a parità di diritti, a tutti i programmi e a tutte le attività del quinto programma quadro di ricerca dell'UE.
3. Appalti pubblici. D'ora innanzi, in Svizzera e nell'Unione europea, gli acquisti dei Comuni nei settori delle telecomunicazioni e del trasporto ferroviario nonché quelli delle aziende private concessionarie oppure che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi, sono soggetti alla normativa dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
4. Trasporti terrestri. L'accordo relativo i prevede di attuare una politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l'UE. La mobilità, la tutela dell'ambiente, la comparabilità delle condizioni di trasporto e l'assicurazione di itinerari più idonei, costituiscono i capisaldi di questo accordo che disciplina la reciproca e progressiva apertura dei mercati dei trasporti stradale e ferroviario di passeggeri e di merci tra Svizzera e Unione europea.
5. Trasporto aereo. L'accordo disciplina, in base alla reciprocità, l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato del trasporto aereo in Europa.
6. Prodotti agricoli. L'accordo contribuirà a semplificare il commercio agricolo grazie all'abolizione degli ostacoli non tariffari, tramite il riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni tecniche nei settori veterinario, fitosanitario, dell'agricoltura biologica, delle norme di qualità riguardanti i prodotti ortofrutticoli, ecc.
7. Abolizione di ostacoli tecnici al commercio. L'accordo prevede l'abolizione delle doppie verifiche per i nuovi prodotti ed il reciproco riconoscimento di rapporti di prova e di marchi di conformità nel campo della produzione industriale.
(Il testo integrale dell'accordo è disponibile sul sito www.univa.va.it nella sezione "economia", tra i "documenti" in "economia territoriale").
06/20/2002
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