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Un federalismo zoppo e incompleto

Dal referendum del 7 ottobre è uscito un testo ancora inadeguato. "E', però, un punto di partenza utile per procedere oltre" avverte il costituzionalista Giovanni Bognetti.

E' stato tra i primi a elaborare una riforma organica del sistema statuale italiano, nell'ambito di quel "Gruppo di Milano" coordinato all'inizio degli anni Ottanta dal Professor Gianfranco Miglio.
Oggi, da docente di Diritto Costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattaneo, il Professor Giovanni Bognetti non si accontenta certo del tasso di federalismo che il testo dell'articolo 117 approvato dal referendum garantisce alle istituzioni del nostro Paese.
"In termini molto chiari, quello approvato dal Parlamento e, poi, dalla maggioranza dei cittadini che lo scorso 7 ottobre si sono recati alle urne è un testo che propone una riforma zoppa e incompleta - ci avverte accogliendoci nel suo studio, appena rientrato dal Congresso dei costituzionalisti italiani che si è tenuto a Palermo -. E' un testo infelice non solo per la sua incompletezza rispetto a un disegno organico di superamento del vecchio centralismo statalista, ma anche per difetti vari nella soluzione che adotta relativamente ai problemi che affronta".
Questa riforma non potrebbe però essere utile per procedere oltre sulla via di un vero sistema federale?
"Certamente. E' addirittura un punto di partenza in un certo modo necessario, se si considera la scheletricità della proposta di 'devoluzione' contenuta nella bozza del disegno di riforma del Ministro Bossi come finora è nota al pubblico.
In quella bozza, in sostanza, rispetto alla Costituzione ora vigente si punta soprattutto ad attribuire alle Regioni ordinarie la competenza quasi esclusiva, con soli pochi limiti, nelle materie della Sanità, della Pubblica Istruzione e dell'Ordine Pubblico locale. Ma un tale trasferimento di funzioni presuppone una complessiva, razionale ridistribuzione delle competenze fra Stato e Regioni: che è appunto il testo che è stato approvato per via referendaria. Pur con tutti i suoi difetti…"
Che sono, in particolare, quelli di non essere una riforma chiara nei suoi contenuti…
"A riconoscimento di tutti - compresa, mi sembra, l'attuale minoranza parlamentare - è una riforma da completare. Sul piano della redazione, poi, è decisamente infelice. Scritta in un modo che desta notevolissime perplessità.
E' una riforma molto incerta nei suoi precisi contenuti. Questo può essere un merito perché può lasciar spazio a soluzioni più autonomistiche di quanto non avrebbero desiderato i suoi stessi autori. Resta, comunque, un testo poco chiaro, confuso".
Tanto per creare perplessità in materia, ad esempio, di diritto del lavoro. Qualcuno ha paventato il rischio di una "normativa ad Arlecchino" fra le varie Regioni, con indubbie conseguenze negative…
"Rispetto a questa materia non sono così preoccupato. A me pare, infatti, che il diritto del lavoro rimanga nell'ambito di quell'ordinamento civile che il nuovo articolo 117 della Costituzione conserva alla competenza propria dello Stato. In questo contesto io inserirei anche lo Statuto dei Lavoratori.
E' vero, peraltro, che tra gli argomenti sui quali, dopo il 7 ottobre, lo Stato dovrebbe emanare soltanto dei principi fondamentali e il dettaglio spettare invece alle Regioni, c'è anche la 'tutela della sicurezza del lavoro'.
A una prima lettura, comunque, io credo che per 'tutela del lavoro' si debbano intendere solo le condizioni di sicurezza fisica e sanitaria nell'ambito dell'attività lavorativa. Il diritto del lavoro in senso lato è cosa diversa!".
Ma una riforma così incerta nei termini, non è soggetta a possibili interventi da parte della Corte Costituzionale?
"E' una possibilità concreta: l'incertezza di questa riforma, che si avvale pure di terminologie nuove rispetto a quelle tradizionali del diritto, effettivamente lascia aperti molti interrogativi e quindi si possono immaginare molti futuri interventi di interpretazione normativa da parte della Corte Costituzionale.
Come mia previsione, pensando agli attuali giudici costituzionali, credo che intendano la tutela del lavoro in senso restrittivo. Più o meno come la intendo io".
Professor Bognetti, ancora una domanda. Lei è tra i maggiori studiosi della parte economica della Costituzione italiana: che giudizio ne dà rispetto ai bisogni e alle esigenze della società di oggi?
"C'è chi ha scritto che la Costituzione economica italiana è in conflitto con i principi elaborati negli ultimi anni dall'Unione Europea. Io sono del parere che, se mal tradotte in concreto, le norme e le disposizioni della nostra carta fondamentale possano effettivamente creare degli intralci alla realizzazione di una libertà economica vera e propria. Libertà che è essenziale per il buon andamento sociale. Non sono convinto, però, che debbano necessariamente essere riscritte. Basta interpretarle in maniera corretta, liberalizzando e privatizzando laddove serve per diminuire quella che è ancora una situazione di iper-regolazione dell'economia".

L'articolo 117 della Costituzione

Prima
Prevedeva il potere legislativo delle Regioni in una serie di materie: ordinamento dei propri uffici, polizia locale, fiere e mercati, assistenza sanitaria, istruzione professionale, musei locali, urbanistica, trasporti regionali, viabilità, opere pubbliche regionali, navigazione lacuale, acque e terme, cave e torbiere, caccia e pesca, agricoltura, artigianato.
Dopo
Stabilisce la legislazione esclusiva dello Stato in materia di: politica estera, immigrazione, difesa, moneta, risparmio e fiscalità erariale, leggi elettorali statali, comunali, provinciali e europee, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, stato civile, giustizia, istruzione (norme generali), previdenza sociale, dogane, pesi, misure e informatica, ambiente e beni culturali.
Stabilisce un regime di legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di: rapporti internazionali, commercio estero, istruzione, professioni, ricerca scientifica, sicurezza sul lavoro, sostegno all'innovazione, tutela della salute, protezione civile, grandi infrastrutture, comunicazione, previdenza integrativa, finanza pubblica, casse di risparmio e aziende di credito a carattere locale, credito fondiario e agrario.

11/15/2001

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